Fatti

In questo caso si trattava della notifica di un'ingiunzione di pagamento mediante pubblicazione pubblica ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 LEF. La creditrice K. aveva fatto eseguire il sequestro contro la debitrice C. nei locali commerciali di una banca svizzera e successivamente aveva avviato l'esecuzione. Poiché la notifica dell'ingiunzione di pagamento all'indirizzo della debitrice in Irlanda indicato dalla creditrice si era rivelata impossibile, l'ufficio dell'esecuzione ha disposto la pubblicazione pubblica dell'ingiunzione di pagamento.

La debitrice C. ha quindi presentato reclamo contro l'ufficio dell'esecuzione e ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento e di tutti gli atti di prosecuzione dell'esecuzione impugnata. Ha indicato come suo domicilio un indirizzo negli Stati Uniti.

L'autorità di vigilanza cantonale ha accolto il reclamo, ha annullato la pubblicazione pubblica dell'ingiunzione di pagamento e ha ordinato all'ufficio dell'esecuzione di notificare l'ingiunzione di pagamento all'indirizzo indicato dalla debitrice. Contro questa decisione la creditrice K. ha presentato ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'autorità di vigilanza cantonale aveva deciso correttamente. La notifica dell'ingiunzione di pagamento mediante pubblicazione pubblica è infatti solo l'ultimo mezzo al quale non si deve ricorrere prima che l'ufficio dell'esecuzione abbia effettuato tutte le ricerche appropriate per individuare un possibile indirizzo di notifica del debitore.

Nel caso di specie, l'ufficio dell'esecuzione aveva chiesto alla creditrice un altro indirizzo della debitrice, ma questa aveva dichiarato di non conoscerne altri. Tuttavia, il Tribunale federale ha constatato che la banca presso la cui sede era stato eseguito il sequestro avrebbe…