Art. 97 LEF
1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
2 Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Realizzazione di un immobile pignorato; stima (art. 140 cpv. 3 LEF)24 citazioni
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2Diritto di ritenzione (art. 283 LEF). 1. L'esecuzione dell'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione, diversamente da quanto avviene per il pignoramento (art. 90 LEF), non deve essere comunicata al deb…22 citazioni
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3Assistenza giudiziaria17 citazioni
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4Stima di un fondo16 citazioni
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5Stima del valore venale di una particella sulla quale si sta edificando un edificio15 citazioni
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6Il pignoramento di un immobile e di beni mobili è nullo per il fatto che l'ufficio di esecuzione ha omesso di procedere alla stima (art. 97 cpv. 1 LP, art. 8 e 9 cpv. 1 RFF), alla menzione della rivendicazione di un ter…7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Nuova stima di un immobile5 citazioni
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4 citazioni27/11/2014 · 4 citazioni de
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Ansetzung eines Steigerungstermins4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.