Fatti

In questo caso si trattava della questione se al debitore, nell'ambito di una procedura esecutiva, dovesse essere concessa la gratuità del patrocinio legale per la nuova stima di un immobile da vendere all'asta ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza del Tribunale federale sulla realizzazione forzata di immobili (OREF).

L'ufficio esecutivo aveva stimato il valore di mercato dell'immobile a 3'120'000 franchi. Il debitore ha richiesto una nuova stima da parte di un perito, per la quale l'ufficio esecutivo ha chiesto un anticipo spese di 1'500 franchi. Il debitore ha richiesto la concessione della gratuità del patrocinio legale, che tuttavia è stata respinta dall'autorità di vigilanza cantonale inferiore e superiore.

Contro la decisione dell'autorità di vigilanza cantonale superiore, il debitore ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il debitore nella procedura di realizzazione non ha diritto alla gratuità del patrocinio legale per la nuova stima dell'immobile da vendere all'asta.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la collettività deve sostenere i privati con la gratuità del patrocinio legale solo quando altrimenti è minacciata la perdita di un diritto o un'ingerenza illegittima nei suoi diritti. Tuttavia, in questo caso si trattava solo della stima del valore di mercato dell'immobile, che fornisce al debitore solo…