Art. 112 LEF
Stesura
1 Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall’ufficiale o dall’impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l’ammontare del credito, il giorno e l’ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.
2 Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281).
3 Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Assistenza giudiziaria13 citazioni
-
2Pignoramento di salario, contenuto del verbale di pignoramento11 citazioni
-
3Realizzazione di un immobile pignorato; stima (art. 140 cpv. 3 LEF)8 citazioni
-
4Contenuto di un atto di pignoramento (art. 112 cpv. 1 LEF)7 citazioni
-
5Termine per la partecipazione provvisoria al pignoramento2 citazioni
-
6La partecipazione a un pignoramento (art. 110 LEF) non avviene senza altre formalità, bensi unicamente in virtù di una decisione dell'ufficio (pignoramento complementare o avviso dato al debitore che un nuovo creditore…2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
2 citazioni16/12/2013 · 2 citazioni de
-
Sequestro1 citazioni
-
Verbale di pignoramento1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.