Art. 112 LEF

Stesura

1 Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall’ufficiale o dall’impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l’ammontare del credito, il giorno e l’ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.
2 Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281).
3 Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza giudiziaria
    · 18/12/2008 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pignoramento di salario, contenuto del verbale di pignoramento
    · 25/08/1981 · 11 citazioni Riassunto
  3. 3
    Realizzazione di un immobile pignorato; stima (art. 140 cpv. 3 LEF)
    · 24/09/1996 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Contenuto di un atto di pignoramento (art. 112 cpv. 1 LEF)
    · 02/03/2006 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    Termine per la partecipazione provvisoria al pignoramento
    · 06/10/2004 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    La partecipazione a un pignoramento (art. 110 LEF) non avviene senza altre formalità, bensi unicamente in virtù di una decisione dell'ufficio (pignoramento complementare o avviso dato al debitore che un nuovo creditore…
    · 18/07/1955 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 16/12/2013 · 2 citazioni de
  • Sequestro
    · 19/05/2022 · 1 citazioni de
  • Verbale di pignoramento
    · 20/02/2018 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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