Fatti
Nell'esecuzione n. 515 della signora Katharina Hässig-Fischer contro la vedova Elise Homberger-Staiger, l'ufficio esecuzioni di Zurzach ha pignorато il 27 aprile 1954 l'immobile n. 148 del registro fondiario di proprietà della debitrice. Il 19 maggio 1954, Ernst Gauch-Egloff ha presentato la richiesta di prosecuzione dell'esecuzione per un importo di Fr. 8413.90. L'ufficio esecuzioni ha quindi annunciato il pignoramento per il 21 maggio 1954, ma non è stato in grado di procedere a tale pignoramento in quella data. Il 29 ottobre 1954, l'ufficio esecuzioni ha pignorato i fondi n. 148 e 827 del registro fondiario a favore del creditore Morger. Il 17 gennaio 1955, ha pignorato nuovamente i fondi a favore di Gauch.
Gauch ha presentato reclamo chiedendo di poter partecipare al pignoramento a favore della signora Hässig. L'autorità di vigilanza inferiore ha accolto tale richiesta. La debitrice ha quindi ricorso all'autorità di vigilanza cantonale, che ha confermato il pignoramento a favore di Gauch.
Contro questa decisione, gli eredi Gauch hanno ricorso al Tribunale federale chiedendo che Gauch sia ammesso a partecipare al pignoramento a favore della signora Hässig e che Morger sia collocato dopo Gauch e Hässig.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha constatato che per partecipare a un pignoramento ai sensi dell'art. 110 LEF è necessaria una decisione dell'ufficio esecuzioni, sia sotto forma di un pignoramento complementare o di una comunicazione dell'adesione al debitore. Una partecipazione automatica senza l'intervento dell'ufficio non è possibile.
Nel…