Art. 110 LEF

1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L’ufficio d’esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.
2 I creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.
3 I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Applicazione all'esecuzione dopo sequestro
    · 26/05/1975 · 10 citazioni
  2. 2
    Esecuzione dopo sequestro
    · 17/06/1975 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Autorità di cosa giudicata nel diritto esecutivo
    · 17/08/2007 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Pignoramento del salario (art. 93 LEF); durata massima
    · 07/09/1972 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    Osservazioni alla domanda di rigetto dell'opposizione, omissione
    · 28/06/2012 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    La partecipazione a un pignoramento (art. 110 LEF) non avviene senza altre formalità, bensi unicamente in virtù di una decisione dell'ufficio (pignoramento complementare o avviso dato al debitore che un nuovo creditore…
    · 18/07/1955 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Steigerungsanzeige
    PS210026
    · 15/03/2021 · 1 citazioni de
  • 19/12/2019 · 1 citazioni de
  • Beschwerde vom 30. August 2018 (BGer 5A_305/2019 vom 19. Dezember 2019)
    BEZ.2019.16
    · 13/03/2019 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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