Art. 110 LEF
1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L’ufficio d’esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.
2 I creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.
3 I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Applicazione all'esecuzione dopo sequestro10 citazioni
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2Esecuzione dopo sequestro8 citazioni
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3Autorità di cosa giudicata nel diritto esecutivo7 citazioni
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4Pignoramento del salario (art. 93 LEF); durata massima6 citazioni
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5Osservazioni alla domanda di rigetto dell'opposizione, omissione5 citazioni
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6La partecipazione a un pignoramento (art. 110 LEF) non avviene senza altre formalità, bensi unicamente in virtù di una decisione dell'ufficio (pignoramento complementare o avviso dato al debitore che un nuovo creditore…5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Steigerungsanzeige1 citazioniPS210026· 15/03/2021 · 1 citazioni de
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1 citazioni19/12/2019 · 1 citazioni de
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Beschwerde vom 30. August 2018 (BGer 5A_305/2019 vom 19. Dezember 2019)1 citazioniBEZ.2019.16· 13/03/2019 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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