Fatti

Il 26 settembre 1974, la società anonima Service de l'emploi S.A. ha notificato a B. un precetto esecutivo per gli importi di 50'000 fr. e 5'000 fr. Il debitore esecutato ha fatto opposizione per l'importo di 5'000 fr. Il creditore ha richiesto la continuazione dell'esecuzione per l'importo non contestato (50'000 fr.) il 21 ottobre 1974. Dopo aver inviato un avviso di pignoramento il 21 novembre, l'Ufficio esecuzioni di Ginevra ha proceduto a un pignoramento mobiliare il 27 novembre e a un pignoramento immobiliare il 3 dicembre. Il 4 marzo 1975, l'Ufficio ha inviato un nuovo verbale di pignoramento completato, menzionando diversi altri creditori. Il 13 marzo 1975, Service de l'emploi S.A. ha presentato un reclamo presso l'Autorità di vigilanza del Cantone di Ginevra, chiedendo in particolare l'esclusione di alcuni creditori sequestranti dal pignoramento. L'autorità cantonale ha respinto il reclamo, e Service de l'emploi S.A. ha presentato ricorso contro questa decisione al DTF.

Legge

1. Il DTF respinge gli argomenti del ricorrente riguardanti l'applicazione dell'art. 281 LEF e la giurisprudenza confermata dalla circolare n. 27. L'art. 281 LEF mira a consentire al creditore sequestrante di partecipare al pignoramento a titolo provvisorio fuori dal normale termine di 30 giorni (art. 110 cpv. 1 LEF). Quando il creditore sequestrante è in grado di richiedere la continuazione dell'esecuzione entro tale termine di 30 giorni, la disposizione speciale dell'art. 281 LEF non entra più in considerazione. Nel caso di specie, le richieste di pignoramento dei creditori sequestranti sono state effettuate entro il termine di 30 giorni, ovvero in tempo utile.

2. Il DTF respinge anche l'argomento del ricorrente riguardante…