Fatti
X. è oggetto di vari procedimenti esecutivi presso l'Ufficio esecuzioni di Ginevra. In un primo reclamo del 18 marzo 2005, relativo al calcolo del suo minimo vitale e alla quota pignorabile dei suoi redditi nell'ambito di una prima serie di procedimenti esecutivi (serie n. x), il debitore ha rimproverato all'ufficio di non aver tenuto conto del suo premio di assicurazione malattia complementare e delle sue spese professionali. Questo reclamo è stato respinto il 9 giugno 2005 dalla Commissione cantonale di vigilanza.
Il 9 giugno 2005, in fase di comunicazione del verbale di pignoramento nella stessa serie, il debitore ha presentato un nuovo reclamo facendo valere gli stessi motivi. Questo secondo reclamo è stato dichiarato irricevibile e cancellato dal ruolo dalla Commissione cantonale di vigilanza l'11 agosto 2005. Il ricorso del debitore contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale federale il 7 ottobre 2005.
Il 1° dicembre 2006, nell'ambito di una nuova serie di procedimenti esecutivi (serie n. y), il debitore ha presentato un terzo reclamo invocando gli stessi motivi. La Commissione cantonale di vigilanza ha respinto questo reclamo il 1° febbraio 2007 in virtù del principio dell'autorità di cosa giudicata.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che l'autorità di cosa giudicata nel diritto delle esecuzioni e fallimenti abbia una portata limitata: essa vale solo per il procedimento esecutivo in questione e nella misura in cui lo stato di fatto rimanga lo stesso. Pertanto, il pignoramento effettuato nell'ambito di una nuova serie ai sensi dell'art. 110 cpv. 2 LEF apre la via del reclamo, senza che si possa eccepire l'autorità di cosa giudicata delle decisioni rese…