Fatti

Il Tribunale federale è stato investito di una questione relativa all'inizio del termine di un anno durante il quale lo stipendio futuro può essere pignorato in una determinata esecuzione, quando altri creditori partecipano al pignoramento entro i termini previsti agli artt. 110 e 111 LEF. Mentre alcuni uffici esecuzioni ritengono che il termine decorra dall'ultimo atto di pignoramento, altri ritengono che debba essere limitato a un anno a decorrere dal primo pignoramento che ha fatto decorrere i termini di partecipazione.

Legge

La giurisprudenza ha limitato la durata del pignoramento dello stipendio futuro a un anno nell'interesse degli altri creditori, al fine di non privarli per troppo tempo della possibilità di pignorare lo stipendio del debitore. Questa limitazione a un anno deve applicarsi anche in caso di partecipazione di più creditori, e il termine deve decorrere dal pignoramento che ha fatto decorrere i termini di partecipazione previsti agli artt. 110 e 111 LEF. Gli altri creditori non devono essere svantaggiati rispetto al creditore che ha ottenuto il primo pignoramento, poiché gli importi pignorati durante quest'anno beneficiano di tutti i creditori che partecipano all'esecuzione.

Sebbene la giurisprudenza abbia inizialmente collegato la durata del pignoramento dello stipendio ai termini previsti agli artt. 116 e 121 LEF per la realizzazione dei beni mobili e dei crediti, questo riferimento non è giustificato, poiché queste disposizioni non sono applicabili al pignoramento dello…