Art. 116 LEF

Termine

1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
2 Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.
3 Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall’ultimo pignoramento complementare fruttuoso.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 20/04/1989 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    1. Differimento della vendita secondo l'art. 123 LEF
    · 27/01/1969 · 4 citazioni
  3. 3
    Azione rivocatoria (art. 285 e segg
    · 05/03/1970 · 2 citazioni
  4. 4
    DTF 60_III_19
    01/01/1934 · 2 citazioni
  5. 5
    DTF 54_III_307
    05/11/1928 · 2 citazioni
  6. 6
    DTF 36_I_139
    26/04/1910 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Realizzazione del pegno immobiliare
    · 08/01/2015 · 3 citazioni de
  • Anfechtung eines Steigerungszuschlags
    · 19/03/2010 · 3 citazioni de
  • Mitteilung des Verwertungsbegehrens usw. / Betreibung Nr. ... / Pfändung Nr. ... / Verwertung Nr. ...
    PS230110
    · 27/07/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.