Art. 116 LEF
Termine
1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
2 Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.
3 Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall’ultimo pignoramento complementare fruttuoso.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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15 citazioni
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21. Differimento della vendita secondo l'art. 123 LEF4 citazioni
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3Azione rivocatoria (art. 285 e segg2 citazioni
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4DTF 60_III_192 citazioni01/01/1934 · 2 citazioni
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5DTF 54_III_3072 citazioni05/11/1928 · 2 citazioni
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6DTF 36_I_1392 citazioni26/04/1910 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Realizzazione del pegno immobiliare3 citazioni
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Anfechtung eines Steigerungszuschlags3 citazioni
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Mitteilung des Verwertungsbegehrens usw. / Betreibung Nr. ... / Pfändung Nr. ... / Verwertung Nr. ...1 citazioniPS230110· 27/07/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.