Fatti

Questa decisione riguarda un ricorso in riforma presentato da A. S.A. contro una sentenza emessa dalla IIa Corte civile il 20 aprile 1989. La questione principale era determinare da quando decorre il termine di un anno previsto dall'art. 116 cpv. 1 LEF per richiedere la vendita dei beni pignorati.

Nel caso di specie, un credito è stato pignorato dall'ufficio esecuzioni e il verbale di pignoramento è stato notificato tardivamente alla creditrice. Quest'ultima ha successivamente richiesto la vendita dei beni pignorati, ma il tribunale ha ritenuto che il termine di un anno previsto dalla legge fosse scaduto.

Legge

Il DTF ha confermato che il termine di un anno previsto dall'art. 116 cpv. 1 LEF decorre dall'esecuzione del pignoramento da parte dell'ufficio esecuzioni, e non dalla notifica del verbale di pignoramento al creditore. Questa interpretazione si basa sulla formulazione chiara della legge nelle tre lingue ufficiali, nonché sulla giurisprudenza e sulla dottrina dominante.

Il DTF ha rilevato che sono in gioco gli interessi del debitore esecutato e dei terzi interessati, e che il creditore che ha richiesto il pignoramento deve aspettarsi la sua esecuzione rapida e la successiva…