Art. 13 LEF
Designazione
1 Ogni Cantone deve designare un’autorità incaricata di vigilare sugli uffici d’esecuzione e sugli uffici dei fallimenti.
2 I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Entità del pignoramento; stima dei beni da pignorare9 citazioni
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2Notifica del precetto esecutivo mediante pubblicazione7 citazioni
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3Reclamo a causa di impignorabilità6 citazioni
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41. Quali sono le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale secondo l'art. 19 LEF? (consid. 1). 2. Competenza dell'amministrazione del fallimento per interporre ricorso (consid. 2). 3. Con riserva dell…6 citazioni
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5Amministrazione speciale della massa (art. 237 cpv. 2 LEF)4 citazioni
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6DTF 38_I_1974 citazioni25/01/1912 · 4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni18/11/2010 · 10 citazioni de
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Zustellung der Zahlungsbefehle6 citazioni
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Apertura della procedura fallimentare6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.