Fatti
Il 9 marzo 1960, la commissione di gestione del tribunale cantonale di Zurigo ha dato l'istruzione all'ufficio delle bancarotte di Riesbach-Zurigo di sottoporre all'assemblea dei creditori o per via circolare tutte le questioni relative alla rivendicazione o alla rinuncia a pretese litigiose della collettività dei creditori.
Nell'ambito della bancarotta della società Fluri & Cie, è controverso se il saldo di un avere, che è stato ceduto a una banca e poi alla società Hefti & Cie, appartenga al patrimonio della bancarotta o alla seconda cessionaria.
L'ufficio delle bancarotte ha sottoposto questo caso alla commissione di gestione per concludere un accordo con la società Hefti & Cie senza consultare i creditori, nonostante l'istruzione della commissione di gestione del 9 marzo 1960.
La commissione di gestione ha rifiutato l'autorizzazione richiesta, considerando che la decisione di sottoporre la questione all'assemblea dei creditori o per via circolare non dipende dalle condizioni poste dalla parte avversa, ma dalle disposizioni legislative.
Legge
La camera di diritto commerciale e delle bancarotte ha considerato che le istruzioni generali date da un'autorità cantonale di sorveglianza a uno o più uffici subordinati non hanno valore di decisione suscettibile di ricorso in virtù dell'art. 19 LEF, salvo se l'autorità di sorveglianza interviene in una procedura di esecuzione in corso in virtù del suo diritto di sorveglianza (art. 13 SchKG).
La camera ha anche considerato che la commissione di gestione aveva competenza per ricorrere e che il ricorso era ricevibile, poiché verteva su interessi della massa, cioè della collettività dei creditori.
La camera ha esaminato la questione se la commissione di gestione potesse concludere un accordo con la società Hefti & Cie senza consultare i creditori e ha considerato che, in regola generale, è la collettività dei creditori che deve pronunciarsi…