Art. 243 LEF

1 L’amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
2 L’amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.
3 Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Nozione di credito liquido.
    · 24/08/1982 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    1. Quali sono le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale secondo l'art. 19 LEF? (consid. 1). 2. Competenza dell'amministrazione del fallimento per interporre ricorso (consid. 2). 3. Con riserva dell…
    · 22/09/1960 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Cessione all'amministrazione fallimentare estera nell'ambito di un fallimento ancillare (art. 260 LEF per analogia)
    · 11/07/2011 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 71_III_72
    01/01/1945 · 3 citazioni
  5. 5
    Realizzazione dei beni mobili nel fallimento
    · 14/01/1981 · 2 citazioni
  6. 6
    Fallimento d'una banca
    · 05/04/1967 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2024.315
    SBK.2024.315
    · 28/01/2025 · 1 citazioni de
  • Vendita libera
    · 22/03/2013 · 1 citazioni de
  • 11/07/2011 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.