Art. 243 LEF
1 L’amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.
2 L’amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.
3 Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nozione di credito liquido.6 citazioni
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21. Quali sono le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale secondo l'art. 19 LEF? (consid. 1). 2. Competenza dell'amministrazione del fallimento per interporre ricorso (consid. 2). 3. Con riserva dell…4 citazioni
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3Cessione all'amministrazione fallimentare estera nell'ambito di un fallimento ancillare (art. 260 LEF per analogia)3 citazioni
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4DTF 71_III_723 citazioni01/01/1945 · 3 citazioni
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5Realizzazione dei beni mobili nel fallimento2 citazioni
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6Fallimento d'una banca2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2024.3151 citazioniSBK.2024.315· 28/01/2025 · 1 citazioni de
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Vendita libera1 citazioni
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1 citazioni11/07/2011 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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