Art. 145 LEF
Pignoramento complementare
1 Quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari.
2 Se nel frattempo l’ufficio d’esecuzione ha eseguito un altro pignoramento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento complementare.
3 Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111).
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pignoramento complementare (art. 145 LEF)6 citazioni
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2DTF 70_III_435 citazioni01/06/1944 · 5 citazioni
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3Procedura di rivendicazione4 citazioni
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4Pignoramento d'una pretesa d'ordine successorale revocato dall'ufficio perchè l'azione successorale del debitore era stata respinta da una sentenza cresciuta in giudicato3 citazioni
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5DTF 63_III_1442 citazioni01/01/1937 · 2 citazioni
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6Determinazione del modo di realizzazione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni14/04/2015 · 1 citazioni de
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Betreibungs- und Konkursamt der Region Imboden0 citazioniSBK 2026 10· 09/09/2026 · 0 citazioni de
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Obergericht / Zivilgericht / 4. Zivilkammer — ZSU.2025.2010 citazioniZSU.2025.201· 21/10/2025 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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