Fatti

Sono aperte diverse procedure esecutive contro F. Il 26 gennaio 1988, l'ufficio esecuzioni di Flawil ha pignorato, tra l'altro, la quota di proprietà del debitore in una successione non ripartita, in particolare la sua quota nell'immobile che ne fa parte. Tre creditori del gruppo di pignoramento n. 1258 avendo richiesto la realizzazione, l'ufficio esecuzioni si è rivolto il 16 marzo 1988 alla presidenza del tribunale distrettuale di Untertoggenburg, in qualità di autorità cantonale inferiore di vigilanza, affinché determinasse la procedura di realizzazione.

L'autorità cantonale inferiore di vigilanza ha invitato i creditori e i coeredi a pronunciarsi sul proseguimento della procedura, facendo riferimento agli art. 9 e seguenti dell'ordinanza sulla vendita dei beni pignorati, che prevedono in primo luogo la ricerca di un accordo amichevole. La banca A. e un'altra creditrice hanno comunicato le loro proposte all'autorità di vigilanza, mentre il debitore l'ha invitata a formulare prima delle proposte.

L'11 aprile 1988, l'autorità inferiore di vigilanza ha deciso di rinunciare alla realizzazione della quota di comproprietà pignorata.

Legge

L'autorità cantonale di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso della banca A. e ha ordinato all'autorità inferiore di vigilanza di effettuare la procedura di realizzazione riguardante la quota di successione pignorata per i creditori dei gruppi n. 1258, n. 1190 e n. 1183, conformemente alle sue motivazioni.

La banca A. ha presentato un ricorso contro questa decisione presso la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale. Essa chiede che sia accertato che l'eventuale prodotto della realizzazione della quota di successione pignorata le spetti esclusivamente.

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ritiene che l'autorità cantonale di vigilanza fosse competente solo per…