Art. 132 LEF

Procedure speciali di realizzazione

1 Se si tratta di beni d’altra specie, come un usufrutto, una quota di un’eredità indivisa, di una indivisione di famiglia, di una società o di altra comunione, l’ufficiale fa determinare il modo della loro realizzazione dall’autorità di vigilanza.
2 La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione della varietà, dei disegni o modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio e dei diritti d’autore.
3 Uditi gli interessati, l’autorità di vigilanza può ordinare l’incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedimenti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Realizzazione di una quota ereditaria pignorata. (art. 132 LEF, art. 9 e segg
    · 28/01/1970 · 31 citazioni
  2. 2
    Realizzazione della quota d'un'eredità indivisa (art. 132 LEF e 9 sgg
    · 01/09/1954 · 26 citazioni Riassunto
  3. 3
    Realizzazione della quota che spetta a un debitore dalla liquidazione di una società semplice; decisione dell'autorità cantonale di vigilanza di sciogliere e liquidare la società semplice; requisito della disdetta del c…
    · 11/12/2007 · 16 citazioni Riassunto
  4. 4
    Determinazione del modo di realizzazione
    · 05/07/1988 · 16 citazioni Riassunto
  5. 5
    1. Eseguito il pignoramento di una quota ereditaria ed in assenza di un accordo fra gli interessati, l'autorità di vigilanza non può tener conto di eccezioni di diritto materiale, ma deve ordinare la realizzazione della…
    · 06/12/1961 · 16 citazioni
  6. 6
    DTF 74_III_82
    01/01/1948 · 13 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.