Fatti

In un procedimento esecutivo contro [A.] e [B.] , le loro quote di liquidazione sul patrimonio comune (un immobile) sono state pignorate. Dopo il fallimento dei negoziati di conciliazione, l'ufficio esecuzione ha trasmesso gli atti all'autorità di vigilanza cantonale per stabilire le modalità di realizzazione. Il Tribunale cantonale di Friburgo, in qualità di autorità di vigilanza, ha ordinato lo scioglimento della società semplice [A.] e [B.] e la realizzazione dell'immobile. Contro questa decisione, [A.] e [B.] hanno presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso. Ha affermato che i negoziati di conciliazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 RDC mirano a raggiungere un accordo amichevole tra le parti interessate, il che non è riuscito in questo caso. Pertanto, l'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 RDC doveva decidere se il diritto di quota pignorato dovesse essere messo all'asta o se si dovesse procedere allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del patrimonio comune. L'autorità di vigilanza ha giustamente ordinato lo scioglimento della società semplice e la realizzazione…