Art. 9 RDC

1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione tenterà anzitutto di ottenere un accordo tra i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti sul modo di tacitare i creditori o di sciogliere la comunione e di determinare la parte spettante al debitore nel ricavo della liquidazione.
2 Onde determinare il valore di questa parte, i comunisti sono obbligati di consegnare all’ufficio i libri e registri e ogni altro atto idoneo. I creditori non potranno prendere cognizione di questi documenti senza il consenso di tutti i comunisti.
3 L’autorità cantonale di vigilanza può avocare a sè le trattative di conciliazione o incaricarne le autorità inferiori.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Realizzazione di una quota ereditaria pignorata. (art. 132 LEF, art. 9 e segg
    · 28/01/1970 · 21 citazioni
  2. 2
    Realizzazione della quota d'un'eredità indivisa (art. 132 LEF e 9 sgg
    · 01/09/1954 · 15 citazioni Riassunto
  3. 3
    Determinazione del modo di realizzazione
    · 05/07/1988 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Realizzazione di una parte di comunione ereditaria; art. 609 CC e 12 RDC
    · 23/02/1984 · 5 citazioni
  5. 5
    Concordato con abbandono dell'attivo. 1. Legittimazione del debitore al reclamo
    · 20/01/1976 · 2 citazioni
  6. 6
    Sequestro e pignoramento d'una parte in una comunione
    · 08/09/1965 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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