Art. 9 RDC
1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione tenterà anzitutto di ottenere un accordo tra i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti sul modo di tacitare i creditori o di sciogliere la comunione e di determinare la parte spettante al debitore nel ricavo della liquidazione.
2 Onde determinare il valore di questa parte, i comunisti sono obbligati di consegnare all’ufficio i libri e registri e ogni altro atto idoneo. I creditori non potranno prendere cognizione di questi documenti senza il consenso di tutti i comunisti.
3 L’autorità cantonale di vigilanza può avocare a sè le trattative di conciliazione o incaricarne le autorità inferiori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Realizzazione di una quota ereditaria pignorata. (art. 132 LEF, art. 9 e segg21 citazioni
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2Realizzazione della quota d'un'eredità indivisa (art. 132 LEF e 9 sgg15 citazioni
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3Determinazione del modo di realizzazione10 citazioni
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4Realizzazione di una parte di comunione ereditaria; art. 609 CC e 12 RDC5 citazioni
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5Concordato con abbandono dell'attivo. 1. Legittimazione del debitore al reclamo2 citazioni
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6Sequestro e pignoramento d'una parte in una comunione2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen (einfache Gesellschaft)4 citazioni
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Verwertung von Gemeinschaftsvermögen3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.