Art. 5 LEF

1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
2 Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.
3 Il diritto cantonale disciplina l’esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.
4 Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Effetti della revisione della LEF nell'ambito del diritto sulla responsabilità dello stato, rimedi di diritto al Tribunale federale
    · 24/07/2000 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    Il reclamo di cui all'art. 17 LEF è ammissibile solo in quanto atto a perseguire uno scopo concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata; non lo è in quanto interposto al solo scopo di far costatare un'irregolaritào un'o…
    · 20/11/1973 · 11 citazioni Riassunto
  3. 3
    Notifica del precetto esecutivo mediante pubblicazione
    · 15/03/2012 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 73_III_23
    01/01/1947 · 9 citazioni
  5. 5
    DTF 53_III_145
    29/09/1927 · 6 citazioni
  6. 6
    DTF 44_III_85
    01/01/1918 · 6 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.