Art. 5 LEF
1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
2 Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.
3 Il diritto cantonale disciplina l’esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.
4 Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Effetti della revisione della LEF nell'ambito del diritto sulla responsabilità dello stato, rimedi di diritto al Tribunale federale21 citazioni
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2Il reclamo di cui all'art. 17 LEF è ammissibile solo in quanto atto a perseguire uno scopo concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata; non lo è in quanto interposto al solo scopo di far costatare un'irregolaritào un'o…11 citazioni
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3Notifica del precetto esecutivo mediante pubblicazione10 citazioni
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4DTF 73_III_239 citazioni01/01/1947 · 9 citazioni
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5DTF 53_III_1456 citazioni29/09/1927 · 6 citazioni
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6DTF 44_III_856 citazioni01/01/1918 · 6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni14/07/2009 · 4 citazioni de
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Haftung aus Art. 5 SchKG4 citazioni
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Haftung aus Art. 5 SchKG3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.