Fatti

B.B. è proprietaria di un immobile a C., sul quale si trovano 14 garage e originariamente dodici unità abitative in affitto, in parte ora riunite in unità più grandi. Poiché B.B. non era temporaneamente in grado di pagare gli interessi ipotecari, la banca le ha rescisso i rapporti commerciali al 31 dicembre 1995 e ha presentato il 17 gennaio 1996 la richiesta di esecuzione per la realizzazione del pegno immobiliare per un importo di 1,21 milioni di franchi. Su richiesta del creditore, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti del Giura-Seeland bernese, sede di C., ha posto l'immobile sotto amministrazione ufficiale dal 1° aprile 1996 attraverso la O. SA di Z., che ha svolto questo incarico fino alla fine del 1996. Successivamente, l'Ufficio esecuzioni si è occupato direttamente della gestione. La procedura esecutiva è potuta essere conclusa perché B.B. aveva trovato un altro istituto di credito che ha riscattato l'ipoteca. L'amministrazione ufficiale è terminata il 31 agosto 1997.

B.B. ha richiesto un risarcimento danni più interessi al Cantone di Berna, motivandolo principalmente con una gestione inadeguata dal 1° aprile 1996 al 31 agosto 1997. Il Consiglio di Stato del Cantone di Berna ha respinto la richiesta il 28 aprile 1999. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto con sentenza del 18 febbraio 2000 la causa di responsabilità dello Stato intentata da B.B. contro il Cantone di Berna, con la quale aveva chiesto l'assegnazione di 109'326.60 franchi più interessi al 5% dal 15 luglio 1997 e una quota delle spese di inserzione da determinare giudizialmente.

Legge

Il Tribunale federale ha sostanzialmente accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale amministrativo per una nuova decisione.

Prima dell'entrata in vigore della LEF riveduta, le decisioni di ultima istanza cantonale, con le quali era stata giudicata la responsabilità del Cantone per le azioni dei suoi funzionari esecutivi, potevano essere impugnate davanti al Tribunale federale solo con un ricorso di diritto pubblico, qualora il Cantone in questione avesse introdotto, oltre all'art. 6 cpv. 1 aLEF, una propria responsabilità del Cantone per il comportamento dei suoi funzionari, che precedesse la responsabilità personale del funzionario esecutivo e fallimentare. Nell'art. 5 cpv. 1 e 2 LEF in…