Art. 46 CC
1 Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell’ambito dello stato civile nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell’offesa la giustifichi, la riparazione morale.
2 Il Cantone risponde del danno; esso può esercitare regresso verso le persone che hanno causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.
3 Alle persone impiegate dalla Confederazione si applica la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità .
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Effetti della revisione della LEF nell'ambito del diritto sulla responsabilità dello stato, rimedi di diritto al Tribunale federale0 citazioni
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2DTF 64_I_1020 citazioni10/02/1938 · 0 citazioni
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3DTF 41_II_6480 citazioni01/01/1915 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Nichteintreten (BGer-Nr. 5A_813/2023 vom 6. November 2023)0 citazioniBEZ.2023.68· 28/09/2023 · 0 citazioni de
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Non entrare0 citazioniBEZ.2023.42· 25/07/2023 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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