Art. 42 OG

Atti scritti

1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1bis Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all’autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.
2 Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l’atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.
3 Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l’atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4 In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l’atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
  1. a. il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati;
  2. b. le modalità di trasmissione;
  3. c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.
5 Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l’atto scritto non sarà preso in considerazione.
6 Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7 Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Processi diretti fra Cantoni e privati (art. 42 OG). 1. Riepilogo della giurisprudenza sulle condizioni di ricevibilità e sulla nozione della causa di diritto civile ai sensi dell'art. 42 OG (consid. 2a-c). 2. L'azione…
    · 10/03/1992 · 14 citazioni
  2. 2
    Rapporto tra le norme federali e quelle cantonali sulla responsabilità dello Stato nell'ambito della privazione della libertà a scopo di assistenza
    · 10/07/1995 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 79_II_424
    01/01/1953 · 7 citazioni
  4. 4
    Processi diretti tra Cantoni e privati (art. 42 OG). 1. La parte che adisce la giurisdizione cantonale sia mediante una dichiarazione espressa sia mediante atti concludenti rinuncia al foro elettivo del Tribunale federa…
    · 26/10/1955 · 6 citazioni
  5. 5
    Causa di diritto civile tra privati e un Cantone deferita al Tribunale federale quale giurisdizione unica
    · 12/10/1966 · 5 citazioni
  6. 6
    Garanzia della proprietà
    · 07/07/1954 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 03/07/2003 · 2 citazioni de
  • 03/07/2003 · 2 citazioni de
  • Risarcimento dei danni
    · 03/07/2003 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.