Fatti

Il 10 dicembre 1992, H. è stato ricoverato nel Reparto Psichiatrico Universitario del Cantone di Basilea Città su disposizione di un medico legale. Il 17 dicembre 1992, H. è stato dimesso dalla clinica, dopo che la Commissione Psichiatrica non ha più ritenuto giustificato un ulteriore ricovero coatto a scopo di assistenza.

Il 12 dicembre 1994, H. ha presentato un'azione di risarcimento danni contro il Cantone di Basilea Città presso il Tribunale Federale, chiedendo che il Cantone fosse condannato a pagarle Fr. 16'095.-- oltre agli interessi al 5% a decorrere dal 17.12.92. Il Cantone di Basilea Città ha chiesto il rigetto della domanda per prescrizione.

Legge

Il Tribunale Federale ha affermato che la richiesta di responsabilità dello Stato si basa esclusivamente sull'art. 429a CC e non sul diritto cantonale. L'art. 429a CC costituisce una disciplina esaustiva di diritto federale in materia di responsabilità dello Stato, per cui non vi è spazio per l'applicazione del diritto cantonale sulla responsabilità dello Stato. Per quanto riguarda la prescrizione, secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale si applica un termine di un anno dalla cessazione del provvedimento di privazione della libertà. Poiché tale termine era scaduto, la domanda è stata respinta.

Il Tribunale Federale ha inoltre rilevato che il trattamento farmacologico della ricorrente durante il suo ricovero…