Art. 3 PC
1 Il giudice esamina d’ufficio l’ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali.
2 Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l’attenzione delle parti sull’insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all’accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vecchio art. 15 cpv. 1, art. 17 cpv. 1 e art. 21a cpv. 1 e 2 LARE; artt. 120 e 156 CO; assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE); assicurazione del rischio di fabbricazione, assicurazione del cred…4 citazioni
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2Rapporto tra le norme federali e quelle cantonali sulla responsabilità dello Stato nell'ambito della privazione della libertà a scopo di assistenza2 citazioni
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30 citazioni
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4Causa di diritto civile tra privati e un Cantone deferita al Tribunale federale quale giurisdizione unica0 citazioni
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51. Art. 40 OG e 3 PCF, esame delle condizioni di ricevibilità0 citazioni
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6DTF 78_I_3750 citazioni01/01/1952 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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