Fatti
Parti e soggetti coinvolti:
La esportatrice (A. SA), una società anonima con sede a Zurigo, ha concluso con il committente (Ministero dei trasporti e delle comunicazioni dello Stato U.) un contratto di esportazione per la fornitura e l’installazione di una rete radio di soccorso e sicurezza nonché per la gestione della rete di telecomunicazioni per 15 anni. Contestualmente, l’esportatrice ha stipulato con l’istituto finanziario (B. SA) un credito di fabbricazione fino a USD 86 milioni per finanziare l’operazione di esportazione. La Assicurazione svizzera dei rischi di esportazione (LARE), ente pubblico federale, ha assicurato sia l’operazione di esportazione (polizza di credito all’esportazione) sia il rimborso del credito di fabbricazione da parte dell’esportatrice a favore dell’istituto finanziario (polizza di credito alla fabbricazione).
Base contrattuale:
Il 10 aprile 2014, l’esportatrice ha rilasciato alla LARE una dichiarazione di autorizzazione e impegno (DAI), con la quale si è impegnata a rimborsare alla LARE tutti i pagamenti da questa effettuati all’istituto finanziario a titolo della polizza di credito alla fabbricazione, maggiorati di un interesse del 5 %, e ha rinunciato a opporre eccezioni ed eccezioni alla suddetta obbligazione di rimborso. Le polizze di credito all’esportazione (polizza VP 14-7071/4) e di credito alla fabbricazione (polizza VP 14-7073/5) sono state stipulate l’11 aprile 2014. L’esportatrice ha utilizzato il credito di fabbricazione fino a dicembre 2015 e, a partire da gennaio 2017, è incorsa in mora nei confronti dell’istituto finanziario.
Pretese fatte valere:
Nel luglio 2017, l’esportatrice ha richiesto alla LARE un indennizzo dalla polizza di credito all’esportazione pari a USD 35,2 milioni, poiché il committente non aveva effettuato i pagamenti. La LARE ha respinto la domanda nel maggio 2018 per mancanza di prova del credito. L’esportatrice ha quindi avviato un procedimento di esecuzione e una causa dinanzi al Tribunale amministrativo federale (procedimento B-2722/2019) per ottenere il pagamento di USD 117’508’177.38 dalla polizza di credito all’esportazione. Contestualmente, la LARE ha avanzato nei confronti dell’esportatrice una pretesa di rimborso pari a USD 61’628’159.36 dalla polizza di credito alla fabbricazione, dopo aver indennizzato l’istituto finanziario. L’esportatrice ha avviato un procedimento di esecuzione e una causa dinanzi al Tribunale amministrativo federale (procedimento B-2576/2019) per ottenere il rigetto di tale pretesa. Il Tribunale amministrativo federale, nel gennaio 2023, ha parzialmente respinto entrambe le cause: la domanda dell’esportatrice è stata respinta integralmente, mentre quella della LARE è stata accolta parzialmente, nella misura di USD 60’667’701.15.
Ricorsi al Tribunale federale:
L’esportatrice ha proposto ricorso contro entrambe le sentenze del Tribunale amministrativo federale dinanzi al Tribunale federale (numeri di procedimento 2C_160/2023 e 2C_162/2023). Essa ha chiesto l’annullamento delle sentenze e il rigetto delle domande della LARE ovvero la condanna della LARE al pagamento della prestazione assicurativa richiesta. La LARE ha chiesto la conferma delle sentenze del Tribunale amministrativo federale.
Legge
Esame della pretesa dalla polizza di credito all’esportazione (procedimento 2C_162/2023):
Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo se l’esportatrice avesse diritto alla prestazione assicurativa dalla polizza di credito all’esportazione. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LARE, per ottenere un indennizzo è necessario provare in modo inconfutabile l’esistenza, la scadenza e l’assenza di eccezioni ed eccezioni opponibili al credito assicurato. Le condizioni generali di assicurazione per le polizze di credito all’esportazione (CGA-PE) richiedono inoltre che il credito sia valido, scaduto e privo di eccezioni ed eccezioni opponibili (art. 5.1.1 CGA-PE).
L’esportatrice ha fondato la propria pretesa su una conferma di accettazione del 3 luglio 2014, che, secondo il Tribunale federale, non è sufficiente a provare in modo inconfutabile l’esistenza del credito. Il giudice di primo grado ha constatato che le dichiarazioni dell’esportatrice sulla situazione dell’operazione di esportazione sono contraddittorie e che la prova del credito non è stata fornita. Inoltre, la via giudiziaria nello Stato U. è sì possibile, ma non ingiustificatamente onerosa, poiché l’esportatrice non ha fornito prove concrete dell’onerosità eccessiva. La LARE poteva quindi legittimamente chiedere l’accertamento giudiziale dell’esistenza del credito. Poiché non erano soddisfatte le condizioni per l’indennizzo, l’esportatrice non ha diritto alla prestazione assicurativa dalla polizza di credito all’esportazione.
Esame della pretesa di rimborso dalla polizza di credito alla fabbricazione (procedimento 2C_160/2023):
Il Tribunale federale ha quindi esaminato se la LARE avesse diritto al rimborso della prestazione assicurativa dalla polizza di credito alla fabbricazione. Secondo l’art. 21a cpv. 2 LARE, l’esportatrice è tenuta a rimborsare alla LARE tutti i pagamenti da questa effettuati all’istituto finanziario a titolo della polizza di credito alla fabbricazione, maggiorati di interessi e spese. Tale disposizione di legge è confermata dalla DAI del 10 aprile 2014, con la quale l’esportatrice ha rinunciato a opporre eccezioni ed eccezioni all’obbligazione di rimborso (art. 2.6 DAI).
L’esportatrice ha tentato di…