Art. 21a LARE

Assicurazione del credito di fabbricazione

1 Se un istituto finanziario concede un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest’ultimo nel quadro dell’esportazione, l’ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell’esportatore nei confronti dell’istituto finanziario, se l’esportazione in questione è assicurata dall’ASRE.
2 Se l’ASRE ha indennizzato l’istituto finanziario, l’esportatore deve restituirle l’indennizzo per intero, più gli interessi e i costi.
3 Per il resto sono applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

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    Vecchio art. 15 cpv. 1, art. 17 cpv. 1 e art. 21a cpv. 1 e 2 LARE; artt. 120 e 156 CO; assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE); assicurazione del rischio di fabbricazione, assicurazione del cred…
    · 21/01/2025 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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