Fatti

In vari procedimenti esecutivi pendenti contro M., l'ufficio esecuzioni ha effettuato il pignoramento di un immobile il 26 aprile 1994 e il 25 gennaio 1995. Come valore di stima ha indicato l'importo di 1,9 milioni di franchi.

In seguito, l'ufficio esecuzioni ha fissato per il 26 luglio 1996 la realizzazione dell'immobile pignorato, indicando nuovamente il valore di stima di 1,9 milioni di franchi nelle condizioni di aumento.

M. ha presentato reclamo presso la Presidenza del Tribunale Y. in qualità di autorità di vigilanza inferiore, chiedendo che la vendita all'asta dell'immobile fosse annullata e che "fosse preso atto che non esiste alcuna vera e propria stima dell'immobile". L'autorità di vigilanza cantonale superiore ha rilevato che il reclamo, per quanto riguarda la stima, era stato presentato in ritardo.

Il ricorso presentato da M. contro la decisione dell'autorità di vigilanza cantonale superiore è stato respinto dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.

Legge

Nell'esecuzione del pignoramento di un immobile, l'ufficio esecuzioni deve stimare il valore del bene pignorato, affinché non venga sequestrato più del necessario, ma allo stesso tempo siano tutelati gli interessi dei creditori in merito a una copertura sufficiente. Se il funzionario esecutivo non dispone delle necessarie competenze tecniche, è autorizzato a ricorrere a un perito.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LEF, ogni parte interessata ha il diritto di richiedere, entro il termine di reclamo sul pignoramento, una (nuova) stima da parte di periti all'autorità di vigilanza. Il ricorrente non ha fatto uso di questo diritto.

Tra l'esecuzione del pignoramento e la realizzazione possono trascorrere più di due anni, motivo per cui la legge prevede espressamente che, nell'ambito della preparazione dell'asta, l'immobile…