Art. 139 LEF
Avviso agli interessati
L’ufficio d’esecuzione notifica, con lett. semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all’occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Realizzazione di un immobile pignorato; stima (art. 140 cpv. 3 LEF)6 citazioni
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2Condizioni d'incanto (contenuto necessario e modificazioni successive); art. 134 cpv. 1 LEF e art. 52 RFF4 citazioni
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3Realizzazione forzata di un fondo: notifica dell'avviso d'incanto (art. 139 LEF in relazione con l'art. 28 cpv. 2 RFF). 1. La mancata notifica dell'avviso d'incanto a un creditore pignoratizio di cui può essere individu…4 citazioni
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4Stima del fondo da realizzare3 citazioni
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5Pubblicazione dell'avviso d'incanto relativo a un immobile2 citazioni
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6In caso di pubblico incanto di un immobile nel fallimento, il fallito non può esigere, a differenza dei creditori ipotecari, che gli si notifichi un esemplare del bando (art. 257 cpv. 3 LEF, 71 RUF, 129 RFF).1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni18/04/2011 · 3 citazioni de
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2 citazioni24/06/2004 · 2 citazioni de
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Versteigerung1 citazioniSCBES.2024.25· 26/03/2024 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.