Fatti

Nei confronti dei debitori X. e A. sono in corso presso l'Ufficio esecuzioni di Eiken procedure esecutive per realizzazione di pegno immobiliare. L'Ufficio esecuzioni ha reso nota la vendita all'asta dell'immobile RF C. particella n. 3. X. ha presentato ricorso contro la vendita all'asta fissata, che è stato respinto dall'autorità di vigilanza cantonale inferiore e superiore. X. ha quindi presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'Ufficio esecuzioni aveva comunicato nella pubblicazione della vendita all'asta la stima dell'immobile da realizzare effettuata dall'Ufficio esecuzioni. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, in questo caso il termine per contestare la stima decorre dalla notifica dell'avviso speciale, al più tardi però dalla notifica delle condizioni di vendita all'asta. Tuttavia, la ricorrente aveva omesso il termine di dieci giorni per il ricorso contro la stima, per cui le sue argomentazioni sono state considerate tardive.

Il Tribunale federale ha chiarito che l'Ufficio esecuzioni non è obbligato a comunicare separatamente il risultato della stima effettuata dall'Ufficio esecuzioni. È…