Art. 155 LEF
1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 cpv. 1, 102 cpv. 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.
2 L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Stima del pegno4 citazioni
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2Stima del fondo da realizzare3 citazioni
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3Notifica di un precetto esecutivo al terzo proprietario del pegno3 citazioni
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4Stima di un quadro in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale (art. 97 cpv. 1 LEF in relazione con l'art. 155 LEF)3 citazioni
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5DTF 71_III_1192 citazioni01/01/1945 · 2 citazioni
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6Pretese di terzi nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno; ripartizione dei ruoli nella procedura di rivendicazione (art. 155 cpv. 1 LEF e 106 segg1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni18/04/2011 · 3 citazioni de
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2 citazioni23/05/2014 · 2 citazioni de
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Versteigerung1 citazioniSCBES.2024.25· 26/03/2024 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.