Fatti
Il 18 dicembre 1990, [A. SA] ha stipulato con X. un atto di pegno e cessione, riguardante in particolare quattro statue. Con una convenzione del 23 aprile 1992, un'altra statua, intitolata "Sfinge e Sirena 3/8", è stata inoltre data in pegno ad A. SA. Nel 1995, [A. SA] ha avviato contro X. un'esecuzione di pegno mobiliare, riguardante le 5 statue. Durante la richiesta di vendita, [K.] ha rivendicato la proprietà della statua "Sfinge e Sirena 3/8", invocando una convenzione di vendita del 29 marzo 1994 con X. L'ufficio esecuzioni ha quindi assegnato ad [A. SA] un termine di 10 giorni per intentare un'azione contro [K.], in applicazione dell'art. 109 LEF. [A. SA] ha presentato reclamo all'autorità cantonale di vigilanza, che ha confermato la decisione dell'ufficio. [A. SA] ha fatto ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.Legge
La Camera esecuzioni e fallimenti ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'applicazione per analogia degli art. 106 ss LEF all'esecuzione di pegno implichi la considerazione delle differenze di carattere che questa forma di esecuzione presenta rispetto all'esecuzione ordinaria mediante pignoramento. Nell'esecuzione di pegno mobiliare, la procedura di rivendicazione da seguire è in linea di principio quella degli art. 106 e 107 LEF, eccezionalmente quella dell'art. 109 LEF rispettivamente 108 LEF quando, ad esempio, è evidente che il diritto di pegno non sussiste più.
Nel caso di specie, la…