Art. 891 CC
Diritti del creditore
1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del pegno in caso che non venga soddisfatto.
2 Il diritto di pegno gli garantisce il credito, compresi gli interessi convenzionali, le spese di esecuzione e gli interessi di mora.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Costituzione in pegno di azioni quotate; appropriazione del'oggetto del pegno da parte del creditore pignoratizio2 citazioni
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2Pignoramento e realizzazione del pegno da parte del creditore stesso2 citazioni
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3Trasferimento fiduciario di cartelle ipotecarie (art. 717, art. 884 cpv. 3, art. 891, art. 855 cpv. 2 e art. 872 CC). 1. Natura del trasferimento fiduciario a titolo di garanzia (consid. 2a, 2b). 2. Se il creditore real…1 citazioni
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4Realizzazione del pegno a trattative private1 citazioni
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5DTF 63_II_3681 citazioni16/09/1937 · 1 citazioni
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6Assegnazione dei crediti; realizzazione privata di oggetti sequestrati dati in pegno0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni18/05/2010 · 1 citazioni de
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provisorische Rechtsöffnung0 citazioniZKBES.2019.182· 27/04/2020 · 0 citazioni de
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Aberkennung (unentgeltliche Rechtspflege, Sicherheitsleistung)0 citazioniRB180020· 20/11/2018 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.