Art. 891 CC

Diritti del creditore

1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del pegno in caso che non venga soddisfatto.
2 Il diritto di pegno gli garantisce il credito, compresi gli interessi convenzionali, le spese di esecuzione e gli interessi di mora.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Costituzione in pegno di azioni quotate; appropriazione del'oggetto del pegno da parte del creditore pignoratizio
    · 30/08/1993 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pignoramento e realizzazione del pegno da parte del creditore stesso
    · 18/04/1955 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Trasferimento fiduciario di cartelle ipotecarie (art. 717, art. 884 cpv. 3, art. 891, art. 855 cpv. 2 e art. 872 CC). 1. Natura del trasferimento fiduciario a titolo di garanzia (consid. 2a, 2b). 2. Se il creditore real…
    · 04/05/1993 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Realizzazione del pegno a trattative private
    · 03/03/1992 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 63_II_368
    16/09/1937 · 1 citazioni
  6. 6
    Assegnazione dei crediti; realizzazione privata di oggetti sequestrati dati in pegno
    · 18/05/2010 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 18/05/2010 · 1 citazioni de
  • provisorische Rechtsöffnung
    ZKBES.2019.182
    · 27/04/2020 · 0 citazioni de
  • Aberkennung (unentgeltliche Rechtspflege, Sicherheitsleistung)
    RB180020
    · 20/11/2018 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.