Fatti
- La banca X. AG ha proceduto alla realizzazione privata di titoli pignorati e alla compensazione dei propri crediti con i fondi risultanti da tale realizzazione, mentre tali titoli erano sotto sequestro. - I crediti del debitore A. e della Fondazione C. nei confronti della banca X. AG sono stati successivamente ceduti ai creditori [Y.] e [Z.] ai sensi dell'art. 131 cpv. 1 LEF. - I creditori [Y.] e [Z.] hanno successivamente citato in giudizio la banca X. AG per il pagamento di questi crediti ceduti.Legge
- Il Tribunale ha ritenuto che la banca non avesse il diritto di procedere alla realizzazione privata dei titoli sotto sequestro, né di compensare i propri crediti con i fondi risultanti da essa. - La compensazione invocata dalla banca è considerata abusiva, in quanto i fondi derivanti dalla realizzazione illecita non potevano essere utilizzati per estinguere i suoi stessi crediti. - Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la…