Art. 98 LEF
Per i beni mobili
1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio.
2 Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.
3 Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.
4 L’ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione del pignoramento e provvedimenti conservativi; ferie. 1. I provvedimenti di cui agli art. 98 segg15 citazioni
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2Avviso del pignoramento al debitore (art. 90 LEF); misure destinate a salvaguardare il pignoramento (art. 98 segg11 citazioni
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3Sequestro e pignoramento d'una parte in una comunione4 citazioni
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4DTF 60_III_1394 citazioni21/09/1934 · 4 citazioni
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5DTF 37_I_5564 citazioni25/10/1911 · 4 citazioni
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6Sequestro; custodia presso l'ufficio di una cartella ipotecaria del proprietario (art. 98 cpv. 4 e art. 13 RFF)3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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vorsorgliche Kontosperre9 citazioni
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Einstellungsverfügung (aktive Bestechung, Geldwäscherei); Ersatzforderung und Ersatzforderungsbeschlagnahme, Durchgriff3 citazioni
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3 citazioni18/02/2020 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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