Art. 884 CC
Possesso del creditore
1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio.
2 Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione.
3 Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trasferimento fiduciario di cartelle ipotecarie (art. 717, art. 884 cpv. 3, art. 891, art. 855 cpv. 2 e art. 872 CC). 1. Natura del trasferimento fiduciario a titolo di garanzia (consid. 2a, 2b). 2. Se il creditore real…6 citazioni
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2Ipoteca. 1. La costituzione di un pegno per un n. indeterminato di crediti futuri viola i diritti della personalità e non è pertanto valida (consid. 2). 2. Un'ipoteca relativa a un credito non può, mediante semplice…4 citazioni
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3Responsabilità dell'organo di una società (art. 55 cpv. 3 CC)3 citazioni
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4Costituzione d'un pegno su titoli al portatore (interpretazione dell'art. 901 cp. 1 CC), in modo particolare d'un pegno posteriore (art. 903 CC). (consid. 1 e 2.) A quali condizioni il creditore pignoratizio posteriore…3 citazioni
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5DTF 41_III_4373 citazioni01/01/1915 · 3 citazioni
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6Trasferimento del possesso e della proprietà di una cosa mobile2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni31/07/2002 · 3 citazioni de
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Betreibungsart2 citazioni
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Eigentum2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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