Fatti
La controversia oppone la Graubündner Kantonalbank alla massa in fallimento di B. La banca chiede che il suo diritto di ipoteca sia riconosciuto per un credito di 60'500 franchi, risultante da un comportamento illecito di B. nei confronti di una cliente della banca. L'ipoteca era stata costituita il 3 ottobre 1977 e il 28 giugno 1978, per un importo di 1'680'000 franchi, a favore della Schweizerische Bankgesellschaft. La banca sostiene che l'ipoteca garantisce tutti i crediti presenti e futuri della banca contro B.
Le parti in lite sono la Graubündner Kantonalbank (la ricorrente) e la massa in fallimento di B. (la resistente). Il tribunale competente è la IIa Corte civile del Tribunale federale svizzero. La decisione è stata resa il 10 marzo 1982.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione di sapere se l'ipoteca potesse essere estesa a un credito futuro, non previsto al momento della costituzione dell'ipoteca. La banca ha sostenuto che l'ipoteca garantiva tutti i crediti presenti e futuri della banca contro B., compreso il credito di 60'500 franchi risultante dal comportamento illecito di B.
Il Tribunale federale ha respinto questo argomento, considerando che l'ipoteca non poteva essere estesa a un credito futuro non previsto al momento della costituzione dell'ipoteca. La corte ha considerato che la costituzione di un diritto di pegno per un numero indeterminato di crediti futuri costituiva una lesione illecita dei diritti della personalità e, di…