Art. 825 CC

Costituzione

1 L’ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.
2 Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all’ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.
3 Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d’iscrizione sul contratto.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ipoteca. 1. La costituzione di un pegno per un n. indeterminato di crediti futuri viola i diritti della personalità e non è pertanto valida (consid. 2). 2. Un'ipoteca relativa a un credito non può, mediante semplice…
    · 10/03/1982 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    17, 170 cpv. 1 CO. 1. Il trapasso di un'ipoteca costituita a garanzia di un credito, su di un altro credito, in quanto possibile (questione non risolta), richiede la forma dell'atto pubblico (conferma di giurisprudenza)…
    · 28/06/1979 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore
    · 21/12/2018 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 53_II_368
    01/01/1927 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 43_II_755
    01/01/1917 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • der Berufung bilden).
    · 19/03/2002 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.