Art. 825 CC
Costituzione
1 L’ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.
2 Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all’ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.
3 Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d’iscrizione sul contratto.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ipoteca. 1. La costituzione di un pegno per un n. indeterminato di crediti futuri viola i diritti della personalità e non è pertanto valida (consid. 2). 2. Un'ipoteca relativa a un credito non può, mediante semplice…5 citazioni
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217, 170 cpv. 1 CO. 1. Il trapasso di un'ipoteca costituita a garanzia di un credito, su di un altro credito, in quanto possibile (questione non risolta), richiede la forma dell'atto pubblico (conferma di giurisprudenza)…2 citazioni
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3Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore0 citazioni
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4DTF 53_II_3680 citazioni01/01/1927 · 0 citazioni
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5DTF 43_II_7550 citazioni01/01/1917 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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der Berufung bilden).0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.