Fatti
Nella liquidazione del fallimento di N., Sig.ra M. ha prodotto un credito di 367'102 fr. 15 che pretende essere garantito da un'ipoteca. Questa ipoteca era stata inizialmente costituita da N. a favore di M. il 4 giugno 1965 per garantire eventuali pretese di quest'ultimo contro N. Il 15 giugno 1965, M. ha ceduto questa ipoteca a Sig.ra M.
La massa fallimentare di N. contesta che Sig.ra M. possa avvalersi di questa ipoteca per garantire il suo proprio credito, in quanto l'ipoteca non ha mai servito a garantire se non un credito futuro e incerto di M. contro N., che alla fine non si è realizzato.
Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso della massa fallimentare. Esso ritiene che il trasferimento di un'ipoteca da un credito a un altro, anche a favore dello stesso creditore, richiederebbe la stipulazione di un nuovo atto autentico, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, l'ipoteca non ha mai garantito direttamente le pretese contrattuali di M. contro N., ma solo il debito di 2'000'000 fr. di N. verso M., menzionato nel contratto di pegno immobiliare. Questo…