Fatti
La comunità ereditaria di A. def. è proprietaria di un'unità di proprietà per piani U.-GBB-x, sulla quale grava in primo rango un'obbligazione al portatore con ipoteca per CHF 200'000.-. La comunità ereditaria ha richiesto la dichiarazione di annullamento di questa obbligazione al portatore. Il Tribunale distrettuale di Siders e il Tribunale regionale di Emmental-Oberaargau hanno respinto la competenza per questa richiesta. Gli eredi hanno quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che l'obbligazione al portatore con ipoteca non rappresenta una materializzazione del diritto di pegno immobiliare nel titolo di credito, ma presenta comunque un legame stretto tra il credito garantito e il diritto di pegno immobiliare. Pertanto, essa svolge funzioni simili a quelle di un titolo di debito cartaceo.
Nell'interpretazione dell'art. 43 cpv. 2 CPC, che disciplina la competenza territoriale per la dichiarazione di annullamento dei titoli di pegno immobiliare, non deve essere considerato solo il testo letterale, ma anche la storia della sua formazione, lo scopo della norma e il contesto sistematico. Un'interpretazione puramente grammaticale non porta a un risultato chiaro se l'obbligazione al portatore con ipoteca rientri nel concetto di "titolo di pegno immobiliare".
Tuttavia, da un punto di vista teleologico, ci sono buone ragioni per trattare l'obbligazione al portatore con ipoteca come un titolo di debito cartaceo. Infatti, la…