Art. 861 CC
di pegno
1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall’ufficio del registro fondiario.
2 I titoli sono validi soltanto se firmati dall’ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma.
3 I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore0 citazioni
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2DTF 51_II_3850 citazioni01/01/1925 · 0 citazioni
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3DTF 48_III_960 citazioni01/01/1922 · 0 citazioni
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4DTF 42_III_2700 citazioni26/05/1916 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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