Art. 861 CC

di pegno

1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall’ufficio del registro fondiario.
2 I titoli sono validi soltanto se firmati dall’ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma.
3 I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore
    · 21/12/2018 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 51_II_385
    01/01/1925 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 48_III_96
    01/01/1922 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 42_III_270
    26/05/1916 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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