Art. 131 LEF

Assegnazione dei crediti

1 I crediti del debitore che non hanno un prezzo di borsa o di mercato, se tutti i creditori pignoranti lo richiedano, sono assegnati in pagamento per il loro valore nominale ai creditori ovvero ad alcuni di essi per conto di tutti. In questo caso, i creditori subentrano nei diritti del debitore fino a concorrenza dei loro crediti.
2 Con l’accordo di tutti i creditori pignoranti, tutti o alcuni di essi, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a proprio nome, conto e rischio i crediti pignorati. Essi devono ottenere l’autorizzazione dell’ufficio d’esecuzione. La somma ricavata serve a coprire le spese e i crediti di coloro che hanno proceduto in tal modo. L’eccedenza è consegnata all’ufficio d’esecuzione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Compensazione d'un credito pignorato
    · 30/09/1969 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pignoramento di un conto bancario; compensazione
    · 02/03/1994 · 9 citazioni
  3. 3
    Pignoramento d'un credito contestato
    · 13/10/1983 · 7 citazioni
  4. 4
    DTF 65_III_129
    08/12/1939 · 7 citazioni
  5. 5
    La procedura di rivendicazione (art. 106 e segg
    · 08/11/1962 · 6 citazioni
  6. 6
    1. Un ricorso contro la decisione che accoglie il reclamo è ricevibile anche se il ricorrente non si è opposto alla tesi del reclamante nella procedura cantonale, benchè ne abbia avuto la possibilità
    · 24/02/1960 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Abschluss von Betreibungsverfahren
    · 01/09/2006 · 2 citazioni de
  • 23/12/2005 · 2 citazioni de
  • Aufforderung zur Ablieferung verfallener Lohnabzüge vom 10. August 2022
    PS230028
    · 14/03/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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