Art. 131 LEF
Assegnazione dei crediti
1 I crediti del debitore che non hanno un prezzo di borsa o di mercato, se tutti i creditori pignoranti lo richiedano, sono assegnati in pagamento per il loro valore nominale ai creditori ovvero ad alcuni di essi per conto di tutti. In questo caso, i creditori subentrano nei diritti del debitore fino a concorrenza dei loro crediti.
2 Con l’accordo di tutti i creditori pignoranti, tutti o alcuni di essi, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a proprio nome, conto e rischio i crediti pignorati. Essi devono ottenere l’autorizzazione dell’ufficio d’esecuzione. La somma ricavata serve a coprire le spese e i crediti di coloro che hanno proceduto in tal modo. L’eccedenza è consegnata all’ufficio d’esecuzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Compensazione d'un credito pignorato10 citazioni
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2Pignoramento di un conto bancario; compensazione9 citazioni
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3Pignoramento d'un credito contestato7 citazioni
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4DTF 65_III_1297 citazioni08/12/1939 · 7 citazioni
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5La procedura di rivendicazione (art. 106 e segg6 citazioni
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61. Un ricorso contro la decisione che accoglie il reclamo è ricevibile anche se il ricorrente non si è opposto alla tesi del reclamante nella procedura cantonale, benchè ne abbia avuto la possibilità4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Abschluss von Betreibungsverfahren2 citazioni
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2 citazioni23/12/2005 · 2 citazioni de
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Aufforderung zur Ablieferung verfallener Lohnabzüge vom 10. August 20221 citazioniPS230028· 14/03/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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