Fatti

Il 16 giugno 1964, il tribunale distrettuale di Zurigo ha pronunciato il divorzio di Alfredo e Leonora Baratti-Giannoni e ha condannato il primo a versare all'ex-coniuge un indennizzo di 200'000 franchi, di cui 50'000 franchi pagabili in rate annuali di 10'000 franchi a partire dal 1° gennaio 1965. Baratti è rimasto attivo nell'azienda "Arno-Immobilien Nora Baratti" a Zurigo dopo il divorzio. Il 4 novembre 1966, l'ufficio esecuzioni di Zurigo 6 ha pignorato una parte del credito salariale mensile di 3'000 franchi che Baratti aveva nei confronti della sua ex-moglie, riducendolo a 1'214,50 franchi al mese a decorrere dal 1° novembre 1966. La sig.ra Baratti ha versato lo stipendio di novembre 1966 all'ufficio esecuzioni, ma non gli importi dei mesi successivi. L'ufficio ha quindi autorizzato Gatzka, il creditore procedente, a far valere personalmente gli importi da dicembre 1966 a giugno 1967, pari a un totale di 8'562 franchi. Gatzka ha citato in giudizio la sig.ra Baratti per il pagamento di questa somma. Quest'ultima ha fatto opposizione, invocando una compensazione con il suo credito derivante dalla sentenza di divorzio, in quanto Baratti non aveva rispettato il suo obbligo di versarle 10'000 franchi all'anno a partire dal 1° gennaio 1965.

Legge

Il tribunale distrettuale di Zurigo e, su ricorso della convenuta, il tribunale superiore del Cantone di Zurigo hanno accolto la domanda. Il Tribunale federale ritiene che il fatto che Baratti abbia o meno percepito il suo intero stipendio dalla cassa dell'azienda della convenuta sia irrilevante. Se ha incassato l'importo pignorato, tale disposizione sarebbe nulla nella misura in cui pregiudicherebbe i diritti del creditore procedente derivanti dal pignoramento (art. 96 cpv. 2 LEF). Il debitore può validamente pagare solo all'ufficio esecuzioni (art. 99 LEF). Il Tribunale federale ritiene che la compensazione sia in linea di principio possibile nonostante…