Art. 122 LEF
1 I beni mobili e i crediti sono realizzati dall’ufficio d’esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.
2 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere realizzati senza il consenso del debitore prima che siano giunti a maturità.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Compensazione d'un credito pignorato6 citazioni
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2Estensione del pignoramento; domanda di realizzazione1 citazioni
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3Il reclamo diretto contro una decisione presa su rogatoria non può essere dichiarato irricevibile, quando l'ufficio rogante e quello rogato dipendono dalla medesima autorità di vigilanza, per il motivo che è stato propo…0 citazioni
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4DTF 60_III_2290 citazioni08/12/1934 · 0 citazioni
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5DTF 54_III_3070 citazioni05/11/1928 · 0 citazioni
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6DTF 52_III_1350 citazioni08/09/1926 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni05/08/2010 · 1 citazioni de
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Blocco del conto0 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.