Art. 122 LEF

1 I beni mobili e i crediti sono realizzati dall’ufficio d’esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.
2 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere realizzati senza il consenso del debitore prima che siano giunti a maturità.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Compensazione d'un credito pignorato
    · 30/09/1969 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Estensione del pignoramento; domanda di realizzazione
    · 05/08/2010 · 1 citazioni
  3. 3
    Il reclamo diretto contro una decisione presa su rogatoria non può essere dichiarato irricevibile, quando l'ufficio rogante e quello rogato dipendono dalla medesima autorità di vigilanza, per il motivo che è stato propo…
    · 19/02/1959 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 60_III_229
    08/12/1934 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 54_III_307
    05/11/1928 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 52_III_135
    08/09/1926 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.