Fatti
Il ricorrente [A.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo per appropriazione indebita qualificata ed è stato condannato al risarcimento dei danni. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato la sentenza di primo grado. Nell'ambito della realizzazione delle azioni nominative sequestrate della società [D. AG] , il Tribunale superiore ha ordinato che [A.] debba firmare personalmente le relative girate per il trasferimento delle azioni presso la cancelleria del Tribunale distrettuale. In caso di inadempienza è stata comminata una multa d'ordine di CHF 3'000 e un'esecuzione sostitutiva da parte del cancelliere del Tribunale superiore.
Legge
Il ricorrente [A.] lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito nonché degli art. 442 cpv. 2 CPP e 122 segg. LEF. Sostiene di dover essere informato sul contratto di acquisto sottostante, sugli acquirenti, sul prezzo di vendita e sulle modalità di realizzazione prima dell'ordinata girata. Poiché le azioni nominative non hanno un prezzo di mercato o di borsa, sarebbe ammissibile solo una realizzazione mediante asta, di cui non è stato informato.
Il Tribunale federale constata che dalla decisione impugnata non risulta in quale procedimento e in base a quale diritto la istanza precedente abbia deciso. Neppure il fatto…