Art. 343 CPC
Obbligo di fare, omettere o tollerare
1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:
- a. una comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP ;
- b. una multa disciplinare fino a 5000 franchi;
- c. una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d’inadempimento;
- d. misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure e. l’adempimento sostitutivo.
1bis Se la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28b CC , il giudice dell’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.
2 La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.
3 La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Misure cautelari, multa disciplinare45 citazioni
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2Autorizzazione a un adempimento sostitutivo (art. 98 cpv. 1 e art. 366 cpv. 2 CO; art. 221 cpv. 1 lett. b, art. 236 cpv. 3, art. 250 lett. a n. 4, art. 337 cpv. 1, art. 338 cpv. 1, art. 339 cpv. 2 e art. 343 cpv. 1 lett…6 citazioni
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3Estensione dell'autorità di cosa giudicata della decisione sul dovere di fornire un anticipo dei costi per l'eliminazione dei difetti nel quadro di un contratto d'appalto5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mieterausweisung im Verfahren nach Art. 257 ZPO23 citazioni
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Vollstreckung (Besuchsrecht)16 citazioni
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Firmen- und Markenrecht; unlauterer Wettbewerb14 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.