Art. 205 LEF
1 Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti appartenenti alla massa non possono più essere estinti mediante pagamento al fallito; siffatto pagamento non produce liberazione dal debito, di fronte ai creditori del fallimento, se non in quanto ciò che fu pagato sia pervenuto alla massa.
2 Chi però ha pagato prima della pubblicazione del fallimento rimane liberato se non conosceva ancora la dichiarazione del medesimo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di contestazione della graduatoria; concordato con abbandono dell'attivo; ordine dei creditori (art. 146 LEF, art. 219 LEF; art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 [RU 199…0 citazioni
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2Differimento della dichiarazione di fallimento (art. 725 cpv. 4 CO)0 citazioni
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3Compensazione d'un credito pignorato0 citazioni
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4DTF 56_III_910 citazioni01/01/1930 · 0 citazioni
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5DTF 39_II_7960 citazioni12/11/1913 · 0 citazioni
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6DTF 31_II_3220 citazioni07/04/1905 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2022.000171 citazioni03/11/2023 · 1 citazioni de
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Mehrfache Urkundenfälschung; Willkür0 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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