Art. 205 LEF

1 Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti appartenenti alla massa non possono più essere estinti mediante pagamento al fallito; siffatto pagamento non produce liberazione dal debito, di fronte ai creditori del fallimento, se non in quanto ciò che fu pagato sia pervenuto alla massa.
2 Chi però ha pagato prima della pubblicazione del fallimento rimane liberato se non conosceva ancora la dichiarazione del medesimo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione di contestazione della graduatoria; concordato con abbandono dell'attivo; ordine dei creditori (art. 146 LEF, art. 219 LEF; art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 [RU 199…
    · 15/12/1998 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Differimento della dichiarazione di fallimento (art. 725 cpv. 4 CO)
    · 20/11/1975 · 0 citazioni
  3. 3
    Compensazione d'un credito pignorato
    · 30/09/1969 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 56_III_91
    01/01/1930 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 39_II_796
    12/11/1913 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 31_II_322
    07/04/1905 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • OG.2022.00017
    03/11/2023 · 1 citazioni de
  • Mehrfache Urkundenfälschung; Willkür
    · 24/11/2022 · 0 citazioni de
  • 15/10/2019 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.