Fatti
L'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e la Cassa di compensazione di Lucerna hanno richiesto alla società [A. AG] (precedentemente [A. GmbH] ) il pagamento di premi e contributi previdenziali per l'anno 2014. L'istanza precedente, il Tribunale cantonale di Lucerna, ha qualificato l'attività lavorativa dei subappaltatori incaricati dalla società [A. AG] prevalentemente come dipendente e ha obbligato la [A. AG] al pagamento dei relativi contributi. La società [A. AG] ha presentato ricorso contro questa decisione. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la qualificazione dell'attività lavorativa come dipendente: - Per la società [C. GmbH] , i criteri di un'attività lavorativa dipendente prevalevano, in quanto i pagamenti dopo la dichiarazione di fallimento sono stati effettuati direttamente al direttore [D.] e non alla società. È stata presunta una elusione abusiva dell'obbligo contributivo. - Anche per l'impresa individuale [G.] , i criteri di un'attività lavorativa dipendente prevalevano, in quanto il titolare non sopportava un rischio imprenditoriale significativo ed era integrato nell'organizzazione del lavoro della società [A. AG] . - Per il residente in Germania [H.] , non è stata fornita alcuna prova di un'attività lavorativa autonoma, motivo per cui è stato anch'egli qualificato come dipendente della società [A. AG] .Legge
Il Tribunale federale ha affermato che per la qualificazione…