Fatti

La Compagnie Coloniale Franco-Americana è stata oggetto di un pignoramento da parte dell'Ufficio esecuzioni di Arlesheim per un credito della richiedente. Adolf Segmüller, il creditore pignoratizio, ha fatto valere un diritto di pegno sui beni pignorati e ha chiesto all'Ufficio esecuzioni l'autorizzazione a realizzarli personalmente in virtù del contratto di pegno. L'Ufficio esecuzioni ha comunicato alla richiedente che avrebbe consegnato tutti i beni pignorati al creditore pignoratizio. La richiedente ha presentato un ricorso contro questa decisione, chiedendone l'annullamento.

Legge

Il DTF ritiene che il diritto del creditore pignoratizio di realizzare personalmente il pegno non possa essere esercitato in caso di pignoramento, né in caso di fallimento del debitore. Infatti, gli artt. 198, 232 cpv. 4, 256 e 262 LEF prevedono che i beni pignorati debbano essere consegnati all'ufficio esecuzioni per essere realizzati in modo ufficiale, nell'interesse di tutti i creditori. Questa regola di procedura, volta a tutelare i creditori pignoranti, non può essere derogata da una clausola contrattuale che concede al creditore pignoratizio un diritto di vendita privata.

Sebbene alcuni autori ritengano che il diritto di vendita privata sussista in caso di pignoramento, il DTF ritiene che questa interpretazione non sia fondata. L'art. 316k LEF, che prevede tale diritto…