Art. 38 LEF
Oggetto dell’esecuzione e specie d’esecuzione
1 L’esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.
2 L’esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento.
3 L’ufficiale esecutore determina quale specie d’esecuzione si debba applicare.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione volta ad ottenere la prestazione di garanzie (art. 38 LEF); natura delle garanzie15 citazioni
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2Esecuzione per prestazione di garanzie (art. 38 LEF)12 citazioni
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3Sequestro. 1. Caducità del sequestro per mancato promovimento di un.azione o di un'esecuzione proprie a convalidarlo (art. 278 LEF)10 citazioni
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4Potere cognitivo delle autorità di esecuzione e di vigilanza in caso di riscossione di un credito costitutivo di un abuso di diritto9 citazioni
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5Imposta sul valore aggiunto; prescrizione di un credito constatato in un attestato di carenza di beni (IVA 1995/96)8 citazioni
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6Ammissibilità dell'azione di accertamento secondo l'art. 85a LEF8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Definitive Rechtsöffnung, Steuern23 citazioni
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Betreibung auf Sicherheitsleistung; Pfändungsankündigung6 citazioni
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Sospensione della procedura di realizzazione4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.